REGOLAMENTO

 

RARI NANTES PEGLI

Società Cooperativa Dilettantistica S.C.D. a R.L.

REGOLAMENTO

(approvato dall’Assemblea dei Soci del 14/06/2022)

Art. 1

L’accesso alle strutture sociali è riservato ai soci e ai loro aggregati in regola col versamento della quota sociale annua, agli invitati accompagnati dai soci e/o aggregati, ai terzi secondo quanto stabilito dal successivo art. 2, nel rispetto del presente regolamento.

Gli orari della struttura saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, in seguito denominato C.d.A., e comunicati ai soci attraverso la segreteria.

Il numero massimo di quote sociali a disposizione è di 290, salvo modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci.

Il C.d.A. stabilisce le Tariffe delle quote sociali da applicare sulla base di una valutazione preventiva delle spese e sulla consistenza delle entrate.

Il C.d.A. provvederà a comunicare ai Soci le Tariffe delle Quote sociali e degli inviti.

Il C.d.A determinerà i tempi per ottemperare al pagamento delle quote sociali.

Art. 2

Il C.d.A. può ammettere all’utilizzo degli impianti sociali i terzi fruitori di quote poste in sospensione dai soci e ai terzi fruitori temporanei.

Per i terzi fruitori temporanei, il C.d.A. provvederà alla verifica dei requisiti dell’idoneità dei richiedenti e definirà la loro ammissione in ordine cronologico di richiesta, e comunque solo dopo aver abbinato le quote in sospensione e fino a concorrenza del numero stabilito dal C.d.A.

NORME GENERALI

Art. 3

Soci ed invitati sono tenuti ad un comportamento corretto e consono alle regole di civile convivenza. Del comportamento degli invitati rispondono i soci ospitanti.

Art. 4

Salvo deroghe autorizzate del C.d.A., dal Presidente o da persona da lui delegata, è vietato utilizzare gli impianti sociali fuori dagli orari stabiliti.

Art. 5

E’ vietato qualunque tipo di gioco o di attività che sia in contrasto con la normativa vigente o che possa arrecare danno o disturbo ai soci o danno alle strutture sociali o a terzi o interferire col normale svolgimento delle attività sociali. Il C.d.A. determina modalità, limiti e condizioni per lo svolgimento dei giochi e delle attività in modo da garantire un equilibrato uso degli impianti e dei servizi bar e ristorazione. Le opportune disposizioni attuative deliberate dal C.d.A. sono contenute nelle Linee Guida

Art. 6

Il Socio può aggregare i familiari delle seguenti categorie:

  • Coniuge/convivente di fatto.
  • Figli non sposati
  •  Figli sposati | purché non siano aggregati generi, nuore o nipoti diretti del socio. |
  • Nipoti Diretti | purché non siano aggregati nella quota i figli, le nuore e i generi del socio.|
  • Genitori / Suoceri.
  • Generi / Nuore | purché non siano aggregati i relativi coniugi e i relativi nipoti del Socio.|

Inoltre il Socio può aggregare i seguenti soggetti:

  •  Baby-sitter | purché non siano familiari aggregabili |
  • Accompagnatori di persone non autosufficienti.

L’aggregazione avviene fornendo obbligatoriamente l’autocertificazione.

Il socio “single” (soggetto non sposato, divorziato, vedovo) può aggregare altra persona che non sia stato socio negli ultimi tre anni e non può effettuare tale operazione qualora aggreghi un familiare.

Il C.d.A concede l’accesso di Baby-sitter solo se in assenza dei genitori.

In presenza di un genitore le Baby-Sitter dovranno pagare anche la quota di ingresso.

Il C.d.A concede l’accesso gratuito agli accompagnatori di persone non autosufficienti attestate da certificato.

Il C.d.A stabilirà annualmente la quota di partecipazione attribuibile al socio e agli aggregati.

Il C.d.A potrà consentire motivata deroga in casi particolari a quanto contenuto al presente articolo. 

Art. 7

Il C.d.A. può delegare, sotto la sua supervisione, la gestione di eventuali specifiche iniziative sportive o ricreative ai soci.

Art. 8

E’ vietato introdurre animali nelle strutture sociali. E’ inoltre vietato introdurre mezzi di locomozione meccanica all’interno della struttura con esclusione di carrozzine/passeggini e di supporti alla deambulazione per disabili.

Art. 9

Nei periodo di affollamento, onde consentire il massimo utilizzo da parte dell’utenza di tutte le attrezzature sociali, queste ultime non dovranno essere impegnate se non utilizzate.

 NORME PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI BALNEAZIONE

 Art. 10

Ogni socio può invitare estranei non soci secondo le modalità stabilite dal C.d.A.

Art. 11

Il minore di età inferiore ai 10 anni deve sempre essere accompagnato.

E’ fatto obbligo ai soci di farlo accompagnare da un socio o da un avente diritto all’accesso alla struttura di età superiore ai 14 anni.

Art. 12

Per l’accesso alla struttura è fatto obbligo di attenersi a quanto contenuto nel presente regolamento e alla linee guida per l’utilizzo della Struttura.

Art. 13

I soci e gli invitati sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dal personale di sorveglianza.  

NORME PER L’UTILIZZO DELLE ALTRE STRUTTURE SOCIALI

 Art. 14

Le manifestazioni sportive vengono decise con congruo anticipo dal C.d.A.

Art. 15

E’ consentito l’accesso agli ospiti accompagnati dai soci e/o aggregati, senza presentazione dell’invito, limitatamente al servizio bar e ristorazione e compatibilmente con l’affluenza dei soci, saltuariamente e per periodi dettati dalle Linee Guida.

Art. 16

E’ vietato fumare negli ambienti chiusi e negli spazi adibiti a ristorazione durante l’espletamento di tale funzione.

 NORME DISCIPLINARI

Art. 17

Il compito di far rispettare all’interno delle strutture sociali il presente Regolamento e le Linee Guida è demandato al personale di servizio che provvederà a comunicare al C.d.A. eventuali inadempienze.

Art. 18

Su eventuali inadempienze al presente Regolamento e alle Linee Guida il C.d.A., dopo le valutazioni del caso provvederà a:

  1. Richiamare il socio verbalmente o per iscritto
  2. Diffidare con lettera il socio
  3. Sospendere con lettera il socio
  4. Escludere il socio secondo le norme Statutarie.