STATUTO SOCIALE
TITOLO I
Denominazione – Sede – Oggetto e durata della Società
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita una Società cooperativa a mutualità prevalente con denominazione “RARI NANTES PEGLI Società Cooperativa a responsabilità limitata”.
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili. Fermi restando gli obblighi previsti al successivo art. 29 in caso di scioglimento della società, è fatto divieto alla Società di:
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distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
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remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
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distribuire le riserve fra i soci cooperatori.
Art. 2 – Sede
La Società ha sede in Genova, Via Lungomare di Pegli 24 rosso.
Art. 3 – Oggetto sociale
La Società, che ha scopi prevalentemente mutualistici e non speculativi, ha per oggetto la divulgazione, la promozione e la pratica di sport, quali quelli natatori ed acquatici, nonché di attività ricreative connesse e complementari. La Società esercita l’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere, nei limiti consentiti dalle vigenti leggi e regolamenti, qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, quali, a solo titolo esemplificativo e non tassativo:
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assumere partecipazioni ed interessenze in società, consorzi, associazioni ed enti aventi scopo affine o comunque connesso al proprio;
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prestare cauzioni e/o avalli ed ogni altra garanzia reale finalizzata all’ottenimento di credito alla società presso banche ed altri istituti;
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acquistare, sia da enti pubblici sia da privati, proprietà immobiliari di natura strumentale per il raggiungimento dell’oggetto sociale;
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richiedere, assumere, rinnovare concessioni demaniali ed amministrative.
Art. 4 – Durata
La durata della Società è fissata al 28 febbraio 2050.
L’Assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare, una o più volte, la proroga di detta durata, come pure l’anticipato scioglimento.
TITOLO II
Soci
Art. 5 – Soci
I soci ordinari sono titolari di tutti i diritti e di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto in funzione della qualifica stessa di socio della società.
Nel presente statuto il termine di “socio” o “soci” si riferisce rispettivamente al socio ordinario o ai soci ordinari.
Art. 6 – Numero dei soci
Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
L’Assemblea, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, fissa il numero massimo dei soci in relazione alla effettiva capienza degli impianti sociali.
Art. 7 – Ingresso di nuovi soci
Possono essere soci i soggetti di ambo i sessi che siano portatori di interessi omogenei a quelli che hanno determinato la costituzione del rapporto sociale oppure che per loro capacità o attitudine possono partecipare direttamente alle attività della società ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
In ogni caso potranno essere ammessi a socio solo persone di comprovata onorabilità e specchiata moralità.
L’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci.
L’ammissione del socio è inoltre condizionata, sempre secondo le valutazioni del Consiglio di Amministrazione, alla salvaguardia dell’erogazione degli scambi mutualistici in favore dei soci già associati alla Società.
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, controfirmata da almeno due soci, contenente nome, cognome, data di nascita, domicilio, professione o mestiere, codice fiscale del richiedente e con espresso impegno di versare, in caso di ammissione, l’importo della quota stabilita al successivo articolo 8, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
Nella domanda dovrà essere altresì specificato se l’aspirante socio è un discendente in linea retta di altro socio.
Sulla domanda di ammissione a socio decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione il più rapidamente possibile e comunque non oltre due mesi dal ricevimento della domanda, previo espletamento delle seguenti formalità:
a) il nominativo dell’aspirante socio verrà comunicato senza ritardo a cura del Consiglio di Amministrazione agli altri soci mediante affissione nell’apposita bacheca degli avvisi sociali, che dovrà avvenire entro tre giorni dalla presentazione della domanda;
b) nei successivi trenta giorni gli altri soci potranno presentare osservazioni scritte comunque non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione;
c) decorso il suddetto termine e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda dell’aspirante socio, il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle eventuali osservazioni scritte presentate tempestivamente dagli altri soci, comunicherà per iscritto all’interessato il rigetto o l’accettazione della domanda con indicazione, in caso di accoglimento, della data di decorrenza degli effetti;
d) tuttavia qualora al momento della presentazione della domanda il numero dei soci effettivi corrisponda al numero massimo di soci stabilito dall’Assemblea a norma dell’art. 6 con conseguente impossibilità di ammissione immediata di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione, nella comunicazione di accoglimento della domanda, dovrà precisare che gli effetti dell’ammissione decorreranno dal momento in cui l’ingresso di nuovi soci sarà nuovamente possibile nel rispetto del numero massimo di soci stabilito dall’Assemblea, condizione del cui avveramento verrà data informativa all’interessato a cura del Consiglio di Amministrazione mediante una successiva apposita comunicazione. Nelle more, i nominativi di tali aspiranti soci verranno inseriti in apposite liste di attesa che saranno conservate presso la sede sociale.
In ogni caso la qualità di socio sarà conseguita solo dopo il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto dall’articolo 8, che dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio di Amministrazione contenente l’indicazione della decorrenza degli effetti dell’ammissione a socio. Anche il mancato accoglimento della domanda di ammissione dovrà essere comunicato per iscritto all’interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda medesima, con l’indicazione delle ragioni del rigetto.
Il soggetto interessato può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, chiedere al Consiglio di Amministrazione che sul rigetto della propria domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci nella sua prima convocazione.
Art. 8 – Pagamento della quota di ingresso
Il nuovo socio ammesso nella società deve pagare l’importo della quota sociale e l’ulteriore somma, determinata per ciascun esercizio dall’Assemblea dei soci convocata Repertorio n° Della Raccolta per l’approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Tale ulteriore somma sarà versata da parte del socio in favore della Società a titolo di contributo per spese di investimenti.
Art. 9 – Domicilio dei soci
Il domicilio dei soci per tutto quanto riguarda i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.
Art. 10 – Trasferimento di quote
10.1. Ogni socio ha diritto di cedere la propria quota non prima che siano trascorsi due anni dall’ingresso a socio nella cooperativa, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione al ricorrere di circostanze eccezionali. In ogni caso il trasferimento della quota dovrà avvenire secondo le modalità ed i termini precisati nel presente articolo 10.
10.2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 10.1., il socio può cedere liberamente la propria quota ad un parente o al coniuge, fermo restando l’obbligo di richiedere ed ottenere l’assenso al trasferimento da parte del Consiglio di Amministrazione, che non potrà negarlo se non per giustificati motivi, nel rispetto del procedimento di seguito indicato:
a) il socio che intende cedere la propria quota ad un parente o al coniuge deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante l’invio di lettera raccomandata a.r. specificando il tipo di parentela con il cessionario;
b) il Consiglio di Amministrazione provvederà entro tre giorni a rendere nota agli altri soci l’intenzione del socio di cedere la propria quota, mediante affissione nell’apposita bacheca degli avvisi sociali, di una comunicazione contenente tutte le informazioni specificate dal socio cedente; nei successivi trenta giorni gli altri soci potranno presentare osservazioni scritte, comunque non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione;
c) decorso il suddetto termine e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui alla precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle eventuali osservazioni scritte presentate tempestivamente dagli altri soci, dovrà comunicare per iscritto al socio cedente il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione;
d) decorso il termine di sessanta giorni di cui alla precedente lettera c) senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato sulla richiesta di autorizzazione, il socio cedente è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio;
e) avverso l’eventuale provvedimento di diniego, che in ogni caso dovrà essere motivato, il socio potrà proporre opposizione dinanzi al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, restando comunque salvo il diritto del socio di recedere dalla società secondo le modalità indicate al successivo art. 11;
f) in caso di autorizzazione alla cessione della quota, l’iscrizione del nuovo socio avrà luogo solo dopo presentazione al Consiglio di Amministrazione della documentazione comprovante l’avvenuta cessione.
10.3. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10.1., la quota non può essere ceduta dal socio a soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 10.2. con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori, secondo il procedimento in appresso indicato:
a) il socio che intende cedere la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante l’invio di lettera raccomandata a.r. indicando il prezzo della cessione;
b) effettuata tale comunicazione, è fatto obbligo al socio cedente di offrire la quota, al medesimo prezzo di cui alla lettera a) che precede, ai soggetti iscritti nella lista di attesa di cui all’art. 7 lettera d) secondo l’ordine temporale di iscrizione degli stessi, con precedenza per i discendenti in linea retta di altri soci, dando adeguata evidenza di tale adempimento al Consiglio di Amministrazione;
c) nel caso in cui nessuno dei soggetti di cui alla precedente lettera b) intenda acquistare la quota al prezzo indicato e di ciò sia data adeguata dimostrazione al Consiglio di Amministrazione a cura del socio cedente, quest’ultimo potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere autorizzato a trasferire la quota ad un terzo al medesimo prezzo di cui alla lettera a) che precede, mediante l’invio di lettera raccomandata a.r. contenente l’indicazione del nome, cognome, data di nascita, domicilio, professione o mestiere, codice fiscale, del terzo indicato;
d) il Consiglio di Amministrazione provvederà entro tre giorni a rendere nota agli altri soci l’intenzione del socio di cedere la propria quota al suddetto soggetto terzo, mediante affissione nell’apposita bacheca degli avvisi sociali, di una comunicazione contenente tutte le informazioni specificate dal socio cedente; nei successivi trenta giorni gli altri soci potranno presentare osservazioni scritte comunque non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione;
e) decorso il suddetto termine e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui alla precedente lettera c), il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle eventuali osservazioni scritte presentate tempestivamente dagli altri soci, dovrà comunicare per iscritto al socio cedente il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione;
f) decorso il termine di sessanta giorni di cui alla precedente lettera e) senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato sulla richiesta di autorizzazione, il socio cedente è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio;
g) avverso l’eventuale provvedimento di diniego, che in ogni caso dovrà essere motivato, il socio potrà proporre opposizione dinanzi al Tribunale entro sessanta giorni dalricevimento della comunicazione, restando comunque salvo il diritto del socio di recedere dalla società secondo le modalità indicate al successivo art. 11;
h) in caso di autorizzazione alla cessione della quota, l’iscrizione del nuovo socio avrà luogo solo dopo presentazione al Consiglio di Amministrazione della documentazione comprovante l’avvenuta cessione ed il pagamento del prezzo che dovrà essere quello indicato dal socio cedente nella comunicazione di cui alla precedente lettera a).
Art. 11 – Recesso
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso a norma di legge e del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.
Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, o in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Il socio receduto avrà diritto al rimborso della somma risultante dal patrimonio netto del bilancio dell’esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Il rimborso di tali somme ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui ha avuto effetto il recesso; il relativo pagamento deve essere fatto dalla Società entro sei mesi dall’approvazione del bilancio stesso, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve risultanti da tale bilancio.
Qualora non fosse possibile procedere al rimborso nell’esercizio di competenza, questo verrà rinviato all’esercizio successivo e così di seguito.
Art. 12 – Esclusione del socio
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:
a) che non osservi le disposizioni dello Statuto;
b) che, senza giustificato motivo, non partecipi personalmente o mediante delega ad altro socio per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
d) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento ai sensi dell’articolo 1453 cod. civ. o che comunque senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;
e) che in qualunque modo arrechi danno alla Società;
f) che tenga un comportamento contrario ai regolamenti sociali o comunque lesivo per gli interessi e per il buon nome della Società;
In ogni caso, l’esclusione potrà aver luogo quando, trascorsi trenta giorni dall’intimazione scrittagli a rimuovere l’inadempienza, il socio non vi provveda.
In caso di esclusione, il rimborso delle somme dovute al socio escluso avverrà secondo le
modalità previste al precedente articolo 11.
Il socio escluso ha l’obbligo di partecipare alle spese di gestione dell’intero esercizio nel quale ha avuto efficacia il provvedimento di esclusione.
Art. 13 – Sospensione del socio
Ciascun socio potrà richiedere, per documentate circostanze di carattere straordinario, la sospensione temporanea dall’utilizzo degli impianti sociali, per un periodo di tempo non inferiore a due anni.
In tale ipotesi è fatto obbligo al socio richiedente di indicare nella richiesta di sospensione il nominativo di un terzo che fruirà per tutto il periodo di sospensione degli impianti sociali, sostenendo le spese di gestione di competenza del socio sospeso.
La sospensione avrà comunque efficacia dal momento in cui il terzo proposto fruitore avrà comunicato per iscritto alla società la propria adesione.
Il Consiglio di Amministrazione valuterà le richieste di sospensione nonché il gradimento del terzo proposto fruitore, informandone i soci secondo le formalità indicate al precedente art. 10 lett. d), comunicando le proprie decisioni al socio richiedente quanto prima.
Art. 14 – Decesso del socio
In tutti i diritti e doveri di un socio defunto possono subentrare i suoi eredi legalmente riconosciuti laddove ne facciano richiesta al Consiglio di Amministrazione e siano in possesso dei requisiti per l’ammissione alla società previsti al precedente art. 7. Qualora gli eredi non posseggano i predetti requisiti o non siano intenzionati a subentrare in qualità di soci ovvero ancora non fossero nella possibilità di continuare regolarmente i pagamenti, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla liquidazione della quota con le modalità previste al precedente articolo 11 ma con diritto di priorità rispetto ai soci recedenti o esclusi.
La Società, tuttavia, in caso di pluralità di eredi avrà pieno diritto di valersi del disposto dell’articolo 2534, terzo comma, cod. civ. e pretendere che sia designato un unico rappresentante.
Nel caso poi che fra gli eredi vi siano dei minori, degli interdetti o degli inabilitati, essi potranno essere soci, con le autorizzazioni prescritte dalla legge ed in persona di chi ne esercita rispettivamente la potestà o la tutela.
Anche in tal caso la Società avrà pieno diritto di valersi del disposto articolo 2534, terzo comma, cod. civ. e pretendere sia designato un unico rappresentante.
Se entro due anni dalla morte del socio, gli eredi o legatari non faranno valere i propri diritti alla successione e non designeranno chi di loro debba succedere nella qualità di socio, oppure non richiedano la restituzione delle quote sociali e delle eventuali quote già versate a titolo di finanziamento infruttifero, le predette somme verranno dal Consiglio di Amministrazione depositate presso un Notaio il quale ne disporrà a termine di legge.
Tutte le spese inerenti a tale procedura saranno eseguite prelevando l’importo relativo
dalle stesse somme depositate.
TITOLO III
Patrimonio sociale – Bilancio
Art. 15 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) del capitale sociale, che è costituito dalle quote del valore nominale ciascuna di euro
52,00;
b) dalla riserva ordinaria;
c) dalle donazioni dei soci;
d) dagli eventuali contributi di Enti e/o organizzazione in genere.
Durante la vita della società le riserve non potranno essere ripartite.
Art. 16 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal 1 marzo al 28 febbraio (29, per gli anni bisestili) di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo esatto inventario, con criteri di oculata prudenza.
Nel bilancio saranno distinte, ad ogni effetto, le spese di acquisto e di gestione di ciascun immobile.
Gli eventuali residui attivi netti del bilancio saranno così ripartiti:
a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Ordinaria;
b) una quota, pari al minimo previsto in proposito dalle vigenti disposizioni di legge, dell’Utile Netto Annuale ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione;
c) il rimanente sarà destinato al rimborso di somme eventualmente dovute in funzione di recessi, esclusioni o decessi di soci; qualora residuassero ulteriori somme, queste potranno dall’assemblea essere destinate a rimborso dei contributi dei soci o alla copertura delle spese previste per i successivi esercizi o ancora a fini mutualistici da determinarsi.
TITOLO IV
Organi sociali
Art. 17 – Definizione degli organi sociali
Sono Organi della società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci e/o il Revisore Contabile;
Art. 18 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è convocata dagli Amministratori nella località in cui la Società ha la sede, od anche altrove, purché in Genova.
L’Assemblea deve essere convocata ogni anno almeno una volta entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ed in caso di necessità particolari entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio:
a) per l’approvazione del bilancio consuntivo;
b) per l’approvazione del bilancio previsionale;
c) per la eventuale nomina degli organi sociali;
d) per la discussione di tutti gli argomenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà di apportare all’attenzione dell’Assemblea dei soci.
L’Assemblea potrà essere convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario o dietro richiesta motivata e sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.
Art. 19 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria sarà convocata con avviso non raccomandato, contenente l’ordine del giorno, inviato ai soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci, ove nominati, presso il loro domicilio comunicato alla Società, almeno quindici giorni prima di quello previsto per l’adunanza. Il bilancio previsionale dovrà essere messo a disposizione dei soci con le stesse modalità e secondo gli stessi termini previsti dalla legge per il bilancio consuntivo.
L’Assemblea straordinaria sarà convocata con i medesimi termini ma mediante avviso raccomandato, anche a mano.
L’avviso stesso dovrà essere esposto nella sede sociale per almeno quindici giorni prima dell’Assemblea.
Nel detto avviso potrà essere indicata anche la data della eventuale seconda
convocazione, che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.
Art. 20 – Deliberazioni dell’Assemblea – Materie riservate
Le assemblee ordinarie sono valide, qualunque sia l’oggetto da trattare:
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in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;
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in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati.
Le assemblee straordinarie sono valide, qualunque sia l’oggetto da trattare, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti i soci.
Anche in mancanza di formale convocazione l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
Si considerano assemblee straordinarie quelle chiamate a deliberare sugli argomenti di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 2479, secondo comma. Si considerano assemblee ordinarie tutte le altre.
Sono riservate alla esclusiva competenza dell’Assemblea tutte le deliberazioni inerenti:
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la compravendita di beni immobili;
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i conferimenti di beni mobili o immobili in altre società costituite o costituende;
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la costituzione, la vendita, l’acquisto di partecipazioni in altri enti, consorzi o società;
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la richiesta l’assunzione e il rinnovo di concessioni demaniali;
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l’approvazione dei bilanci consuntivi e previsionali;
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l’approvazione di significative iniziative di spese gestionali o di investimenti, non previste nel bilancio previsionale di esercizio. Fanno eccezione quelle eventuali spese decise dal Consiglio di Amministrazione per motivi di estrema urgenza e necessità;
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la determinazione del numero dei soci di cui all’art. 6;
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l’approvazione di regolamenti volti a disciplinare specifici aspetti delle attività sociali;
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i criteri generali per l’eventuale utilizzo degli impianti sociali da parte di persone non facenti parte del nucleo famigliare del socio.
Art. 21 – Intervento in Assemblea
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
Non ha diritto di voto in Assemblea il socio che non risulta in regola con i pagamenti alla Società almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Il socio che sia impossibilitato ad intervenire all’Assemblea personalmente può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, della quale deve farsi menzione nel verbale e che deve essere conservata dalla Società.
Nessun socio può rappresentare più di due soci; in ogni caso non possono essere titolari di deleghe i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
La votazione avverrà per alzata di mano o con altra modalità decisa dall’assemblea.
Art. 22 – Presidenza dell’Assemblea
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
In assenza di entrambi, alla nomina del Presidente provvederà la stessa Assemblea.
L’Assemblea, quando il verbale non viene redatto da un Notaio, nominerà un Segretario anche in persona di un estraneo.
Art. 23 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione amministra la Società con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria gestione salvo quanto è riservato alla competenza esclusiva dell’Assemblea dei soci.
In particolare, il Consiglio formula le proposte all’Assemblea dei soci, ne esegue le deliberazioni, propone i regolamenti delle attività sociali, effettua gli eventuali appalti, delibera circa la stipulazione dei contratti, compila i progetti di bilancio previsionale e consuntivo e le connesse relazioni, determina le quote di gestione, liquida le paghe, convoca le assemblee ed in complesso provvede a tutta l’amministrazione della società e cura il buon andamento sociale.
Esso è composto da sette componenti eletti dall’assemblea dei soci.
Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ciascun socio presente o rappresentato in assemblea potrà esprimere fino a quattro preferenze; risulteranno eletti i sette candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, verrà eletto il candidato che risulti essere socio della Cooperativa da maggior tempo.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea, che
provvederà alla loro conferma o all’elezione di nuovi amministratori; gli amministratori
così nominati scadranno insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l’intero Consiglio; gli amministratori rimasti in carica devono entro trenta giorni convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio. Se a ciò non provvedono gli amministratori rimasti in carica, vi provvederà il Collegio Sindacale ove nominato.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l’Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, ove nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Tutti gli amministratori potranno essere rieletti una o più volte, e non sono retribuiti, salvo diversa deliberazione assembleare.
Il Consiglio di Amministrazione eleggerà nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere soci della Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti parte dei propri poteri, fatta eccezione di quelli non delegabili, per legge o per norma contenuta nel presente statuto.
I poteri delegati sia al Comitato che ai Consiglieri saranno stabiliti con deliberazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, e non sono quindi delegabili, le materie concernenti atti di straordinaria amministrazione, quali a titolo esemplificativo:
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i progetti di bilancio previsionali e consuntivi di esercizio e le quote di gestione;
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i contratti di locazione finanziaria;
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l’assunzione di mutui a medio e lungo termine;
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la concessione di fideiussioni a favore di terzi;
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i contratti di fornitura di importo rilevante o che comunque comportino impegni e/o rischi elevati;
-
le locazioni per periodi superiori a nove anni;
-
l’assunzione ed il licenziamento di personale dipendente;
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la stipula di contratti di consulenza e di prestazione professionale.
Art. 24 – Riunioni del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale ove nominato.
La convocazione è fatta a mezzo comunicazione che preceda di almeno tre giorni l’adunanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità dei voti prevale il voto del Presidente della riunione.
Art. 25 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, tanto per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Il Presidente, fatti salvi i maggiori poteri eventualmente conferiti dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 24, firma tutti gli atti ed i contratti deliberati dall’assemblea dei soci o dal Consiglio di Amministrazione a seconda delle rispettive competenze e dà esecuzione ad ogni loro deliberazione.
In assenza o impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetteranno al Vice Presidente e al Segretario con firme abbinate e congiunte.
Il Presidente firma i documenti riguardanti i movimenti di cassa e tutte le altre operazioni inerenti; in assenza od impedimento del Presidente detti documenti dovranno essere firmati dal Cassiere con firma abbinata a quella del Vice Presidente o del Segretario.
Art. 26 Organi di controllo della società
La Società può nominare il Collegio Sindacale o un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal 2° e 3° comma dell’art. 2477 cod. civ., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
Art. 27 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.
I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Art. 28 Competenza e riunioni del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’aspetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409-bis del codice civile, l’assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
La riunione potrà svolgersi anche con mezzi telematici.
Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
In caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Può altresì previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella redazione prevista dall’art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza dell’art. 2513 c.c.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da trascrivere nell’apposito libro.
L’azione di responsabilità e la denunzia al Tribunale di cui all’art. 2409 del c.c. nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un decimo.
Art. 29 Revisore contabile
Il revisore contabile è obbligatorio nei casi previsti dalla legge.
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
– verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
– verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
– esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto;
L’incarico di controllo contabile è conferito dall’Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato; l’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
Art. 30 – Interessi
In caso di ritardato pagamento delle somme dovute dai soci alla società a qualsiasi titolo, sarà applicato per tutto il periodo di ritardo un interesse passivo pari al “Prime Rate” ABI, maggiorato di tre punti percentuali.
Art. 31 – Risoluzione delle controversie
Qualunque controversia potesse insorgere fra i soci e la società o fra i soci stessi e loro aventi causa in ordine al rapporto sociale, nonché fra gli amministratori e la società, sarà competente il Tribunale di Genova.
Art. 32 – Scioglimento Società
La Società potrà sciogliersi per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’art. 2484 cod. civ., nonché per la perdita del capitale sociale.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, di preferenza fra i soci, stabilendo i poteri.
L’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 33 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili con il presente statuto.
Firmato: Michele Nones e Carlo Malaspina Notaio
Registrato – Ufficio Entrate di Genova 2 – il 17 Dicembre 2004 al n° 102796. Esatti €. 129,11. firma illeggibile.
Bollo assolto dalla competente CCIA.
Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Generale della Liguria n° 17119 del 16
Maggio 2002.
Se volete procedere al download dell’ultimo Statuto approvato in copia conforme all’originale datata 11 luglio 2011 potete procedere cliccando: Statuto in copia conforme dell'11 luglio 2011 (237 download )